11/05/2026

Accesa conflittualità tra i genitori: cosa succede all’affidamento dei figli?

In alcune famiglie capita di dover affrontare il tema dell’accesa conflittualità tra i genitori. Questa condizione, che supera il semplice e normale contrasto polemico che può sorgere tra i coniugi, riguarda una realtà costellata da continui scontri che minano la serenità dei più piccoli.

Accesa conflittualità tra i genitori: cosa succede all'affidamento dei figli?

Se questa conflittualità reiterata e incisiva si incrocia con l’affidamento dei figli ci possono essere delle conseguenze prese a fronte di una riflessione del giudice. Il quale deve perseguire un unico punto: il benessere dei più deboli, ovvero dei figli minori. Cosa rischiano gli ex coniugi che litigano sempre?

La prima scelta è l’affidamento congiunto

L’art. 337 ter del Codice Civile ci rassicura: la scelta preferita dal giudice in caso di separazione e divorzio rimane sempre quella dell’affidamento congiunto che si basa sul principio della bigenitorialità.

Quindi, i minori rimangono nella casa familiare con uno dei genitori (in linea di massima la madre) per poi dividere il tempo in modo giusto ed equilibrato con entrambi i genitori. Questa è la base di partenza:

“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Questo passaggio è fondamentale perché consente di ridurre il più possibile il trauma della separazione. E tutela i diritti di entrambi i genitori ad avere un ruolo nella crescita dei figli, con diritti e doveri. Ma le possibilità sono diverse e cambiano anche in relazione al tenore dei rapporti tra gli ex coniugi.

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Cosa si intende per accesa conflittualità?

Si tratta di una condizione di ostilità persistente e reciproca che impedisce ai genitori di comunicare in modo civile. Non è un singolo litigio, ma un clima caratterizzato da impossibilità di concordare le scelte più banali (scuola, sport, salute), attacchi continui alla figura dell’altro genitore, spesso davanti ai figli che vengono anche strumentalizzati con conseguenti ripercussioni emotive.

I minori diventano armi di ricatto quando c’è una situazione di accesa conflittualità tra i genitori che si separano. Bisogna ricordare che la sola esistenza di conflitto non giustifica automaticamente l’affidamento esclusivo, quindi a un solo genitore. Il giudice deve verificare se il conflitto incide sulla serenità del minore al punto da intaccare il diritto alla bigenitorialità.

Ad esempio, questa opzione è del tutto improponibile se il conflitto rimane nell’ambito degli ex coniugi non toccando la serenità dei minori.

Conflittualità: cosa può decidere il giudice?

Tenendo sempre ben presente che l’opzione di separare i figli dai genitori è l’ultima opzione, che si mette in pratica solo quando la permanenza può danneggiare il minore stesso, se ci sono gli estremi è possibile in primo luogo tentare di ammortizzare l’accesa conflittualità tra i genitori.

Quindi, si possono definire delle attività insieme al coordinatore genitoriale, un professionista che aiuta i genitori a implementare il piano educativo risolvendo le piccole dispute quotidiane senza dover tornare ogni volta in tribunale. Oppure può invitare i genitori a intraprendere un percorso psicologico o di mediazione familiare, in modo da risolvere le diatribe.

I casi di affidamento fuori dal nucleo familiare

In condizioni estreme, quando si registrano fortissime conflittualità tra i genitori, si può decidere per l’affido esclusivo o addirittura ai servizi sociali.

Come ci ricorda la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32404 dell’8 novembre 2021, la marcata inidoneità genitoriale può comportare la decisione del tutto legittima di affidare la prole a degli enti sociali.

Una soluzione alternativa, se esistono i presupposti, può essere l’affido familiare in cui i figli vengono affidati a un nucleo familiare per un periodo massimo di 24 mesi, con l’obiettivo di ritornare al nucleo d’origine una volta risolte le situazioni di instabilità familiare.