Sostenere spese extra per i figli dopo la separazione è spesso un terreno di scontro tra ex coniugi. In realtà il principio di base è ben chiaro.

Entrambi i genitori, anche dopo aver concluso la propria esperienza come coppia, devono sostenere la crescita dei figli in egual misura. O, comunque, in modo proporzionato alle proprie possibilità. Questo riguarda anche le eventuali spese extra relative alla crescita e al sostentamento della prole.
Prima di verificare eventuali meccanismi di ripartizione, però, dobbiamo affrontare alcuni aspetti strutturali delle spese da sostenere per i figli.
La differenza tra spese ordinarie e straordinarie
Il primo punto da prendere in considerazione è la differenza tra spese le ordinarie e quelle straordinarie (o extra). Come dobbiamo muoverci?
Le prime riguardano tutte le attività predefinite e già note che restano indispensabili per i figli – vitto, alloggio, vestiario – e che sono coperte dall’assegno di mantenimento periodico. Le spese straordinarie, come suggerisce il nome, sono non preventivate: non comprese nell’assegno mensile e devono essere sostenute dai genitori.
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Quali sono le regole generali di ripartizione?
Come anticipato, le spese ordinarie sono già incluse nell’assegno di mantenimento. Quindi non c’è bisogno di ulteriore accordo per questa voce.
Le spese straordinarie e non preventivate, invece, saranno divise al 50% tra i due genitori. A meno che non ci siano diversi accordi stabiliti a monte.
Quando c’è una forte sproporzione di reddito tra i due ex coniugi, il giudice può stabilire una percentuale differente. Ad esempio 60/40.
Spese straordinarie: quante tipologie?
Le linee guida dei principali Tribunali italiani (ad esempio Milano) dividono le spese extra in due gruppi: quelle che richiedono un accordo preliminare e quelle obbligatorie o indifferibili che non hanno bisogno di accordo.
La differenza di base è che le prime possono essere spese non indispensabili o molto impegnative dal punto di vista economico, per cui è imprescindibile avvisare l’altra parte; le seconde sono indispensabili e/o non impegnative al punto da poter essere difficili da sostenere.
Spese straordinarie che non richiedono il previo accordo
Sono le spese essenziali o inevitabili, basta presentare la ricevuta o la fattura all’altro genitore per ottenere il rimborso della quota. In questa lista rientrano le visite specialistiche prescritte dal medico curante o dal pediatra, i ticket sanitari, i farmaci e le cure d’urgenza. Ci sono anche le tasse scolastiche degli istituti pubblici, i libri di testo d’obbligo, le gite scolastiche senza pernottamento e il trasporto scuolabus/abbonamento mezzi.
Spese straordinarie che richiedono il previo accordo
Sono spese facoltative o di rilevante entità economica. Prima di sostenerle, il genitore deve informare l’altro e ottenerne il consenso espressamente (o con il meccanismo del silenzio/assenso). Stiamo parlando di iscrizione a scuole private, corsi di recupero o ripetizioni private, gite scolastiche con pernotto, viaggi studio all’estero, frequenza dell’università fuori sede.
Ci sono anche cure mediche come quelle odontoiatriche presso specialisti privati, psicoterapia e cure termali. In questa voce rientrano anche le iscrizioni ai corsi sportivi agonistici o amatoriali, i corsi di lingue o musica, i centri estivi o campeggi, l’acquisto di eventuali motorini.
Come funziona la richiesta di consenso?
Esiste la regola dell’informazione preventiva in forma scritta che si definisce attraverso email, SMS, WhatsApp o raccomandata. Il genitore propone la spesa specificando importo e motivazione; la controparte ha un termine stabilito dal tribunale di riferimento (di solito 10 o 15 giorni) per rispondere.
Un eventuale rifiuto deve essere invece motivato, ma se un genitore sostiene una spesa straordinaria facoltativa senza aver prima chiesto e ottenuto il consenso dell’altro, perde il diritto di chiederne il rimborso pro-quota.
Il silenzio in alcuni casi può valere anche come consenso/assenso solo in casi specifici: ad esempio, per gli interventi d’urgenza (ad esempio cure mediche per situazioni gravi) il rimborso è dovuto anche se non c’è consenso.
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Cosa fare se l’ex coniuge si rifiuta di collaborare
L’ex marito o l’ex moglie non partecipa come da accordi? Per le spese straordinarie subordinate al consenso bisogna dimostrare di aver inviato la preventiva comunicazione scritta (anche su WhatsApp, e-mail, PEC, raccomandata) e che l’altro genitore abbia espresso il consenso oppure sia passato l’eventuale termine per la risposta, previsto dalle linee guida.
Il passo successivo è l’invio tramite PEC o raccomandata A/R di una lettera di messa in mora redatta autonomamente o tramite un avvocato con il riepilogo delle spese sostenute, la quota spettante all’altro genitore, le ricevute allegate e un termine perentorio per il pagamento a 8 o 15 giorni.
Secondo l’Art. 570-bis c.p., questo comportamento rientra nelle violazioni degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio: se la diffida non produce effetti, si procede con pignoramento dei beni, ricorso per decreto ingiuntivo e addirittura con ripercussioni di tipo penale.