Le sezioni unite civili, con la recente sentenza n.32914 depositata lo scorso 9 novembre 2022, hanno affermato la restituzione dell’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge.
La condanna alla restituzione è prevista quando si riscontra l’insussistenza ab origine delle condizioni per ottenere il contributo al mantenimento.
Non si considerano fatti sopravvenuti ma condizioni iniziali che non includevano la necessità di versare l’assegno. Ecco gli argomenti affrontati:
Ricordiamo cos’è l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è dovuto se esiste disparità economica tra gli ex coniugi o se uno dei due non sia in grado di mantenersi in modo autonomo.
È bene ricordare anche in questa sede che l’assegno di mantenimento è diverso dagli alimenti. Questi ultimi, infatti, garantiscono al beneficiario, che versi in stato di bisogno, un contributo per le proprie necessità primarie.
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La restituzione assegno di mantenimento
Il principio è espresso dalla Corte di Cassazione che conferma la possibilità di esigere la restituzione dell’assegno di separazione o divorzio pagato.
La restituzione dei contributi versati può avvenire, come anticipato, qualora si accerti la mancanza dei presupposti alla relativa contribuzione sin dall’origine. In quei casi, è possibile ottenere la restituzione degli importi economici goduti indebitamente dell’ex coniuge.
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Vale anche per la rimodulazione?
Il diritto di ripetere le somme non sorge in caso di semplice rimodulazione delle condizioni, ad esempio se c’è uno spostamento al ribasso della quota per il mutamento delle condizioni economiche delle parti.
Quando cambiano le condizioni di reddito di uno degli ex coniugi si ottiene la revisione dell’assegno di mantenimento o divorzile. Ad esempio, se la moglie ottiene un aumento di stipendio il marito può chiedere una rimodulazione di quanto versato. Idem se quest’ultimo riduce le entrate.