Il riconoscimento di paternità o maternità è l’azione di uno o entrambi i genitori volta a riconoscere il nascituro come proprio figlio, attribuendogli uno status giuridico.
Il figlio nato fuori dal matrimonio che non è stato riconosciuto da uno o entrambi i genitori, può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità disciplinata dall’art. 269 e segg. del Codice Civile.
Come avviene il riconoscimento?
Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre congiuntamente o separatamente. In entrambi i casi i genitori devono avere almeno 16 anni, tranne casi particolari.
Il riconoscimento è fatto nell’atto di nascita oppure con un’apposita dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune, in un atto pubblico o in un testamento.
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Cosa comporta questo elemento giuridico
Con il riconoscimento sorgono in capo al genitore tutti i diritti e doveri nei confronti dei figli. L’obbligo di mantenerli decorre dal momento della nascita anche se il riconoscimento avviene a distanza di anni dalla nascita.
Azione per il riconoscimento
Ai sensi dell’art. 273 del Codice Civile è possibile promuovere un’azione per ottenere che sia giudizialmente ottenuto il riconoscimento di paternità o maternità. Questo procedimento sarà svolto dal genitore o dal tutore previa autorizzazione dal giudice.
Se il minore ha compiuto 14 anni deve esprimere il proprio consenso per continuare l’azione rivolta al riconoscimento di paternità o maternità. Questo percorso non è soggetto a prescrizione e l’azione può essere intrapresa in qualsiasi momento. Anche dopo diversi anni dalla nascita.
Secondo il Codice Civile, “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”. La discrezionalità del giudice indicherà le soluzioni adeguate ma di solito parliamo di prove ematologiche e genetiche che permettono di individuare prove certe. Inoltre ricordiamo che:
Queste condizioni sono sicuramente più semplici e lineari rispetto alla condizione espressa dall’articolo 274 del Codice Civile – la cui incostituzionalità è stata dichiarata con la sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006 – secondo la quale prima di procedere con il riconoscimento di maternità e paternità era necessario che il tribunale raccogliesse indizi atti a giustificare l’ammissibilità della procedura.