21/10/2022

Azione per riconoscere paternità o maternità

Il riconoscimento di paternità o maternità è l’azione di uno o entrambi i genitori volta a riconoscere il nascituro come proprio figlio, attribuendogli uno status giuridico.

Riconoscimento di paternità o maternità

Il figlio nato fuori dal matrimonio che non è stato riconosciuto da uno o entrambi i genitori, può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità disciplinata dall’art. 269 e segg. del Codice Civile.

Come avviene il riconoscimento?

Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre congiuntamente o separatamente. In entrambi i casi i genitori devono avere almeno 16 anni, tranne casi particolari.

Il riconoscimento è fatto nell’atto di nascita oppure con un’apposita dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune, in un atto pubblico o in un testamento.

Da leggere: come dare doppio cognome ai figli

Cosa comporta questo elemento giuridico

Con il riconoscimento sorgono in capo al genitore tutti i diritti e doveri nei confronti dei figli. L’obbligo di mantenerli decorre dal momento della nascita anche se il riconoscimento avviene a distanza di anni dalla nascita.

Azione per il riconoscimento

Ai sensi dell’art. 273 del Codice Civile è possibile promuovere un’azione per ottenere che sia giudizialmente ottenuto il riconoscimento di paternità o maternità. Questo procedimento sarà svolto dal genitore o dal tutore previa autorizzazione dal giudice.

Se il minore ha compiuto 14 anni deve esprimere il proprio consenso per continuare l’azione rivolta al riconoscimento di paternità o maternità. Questo percorso non è soggetto a prescrizione e l’azione può essere intrapresa in qualsiasi momento. Anche dopo diversi anni dalla nascita.

Secondo il Codice Civile, “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”. La discrezionalità del giudice indicherà le soluzioni adeguate ma di solito parliamo di prove ematologiche e genetiche che permettono di individuare prove certe. Inoltre ricordiamo che:

il giudice di merito (…) può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, quale il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche.

Cass. sez. I, n. 9727/2010

Queste condizioni sono sicuramente più semplici e lineari rispetto alla condizione espressa dall’articolo 274 del Codice Civile – la cui incostituzionalità è stata dichiarata con la sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006 – secondo la quale prima di procedere con il riconoscimento di maternità e paternità era necessario che il tribunale raccogliesse indizi atti a giustificare l’ammissibilità della procedura.