29/10/2022

Doveri giuridici e morali di contribuzione per coniugi, uniti civilmente e conviventi

Nel matrimonio, i coniugi assumono gli stessi diritti e doveri: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione. Secondo l’art. 143 del CC, sono anche obbligati, in base alle proprie capacità legate al lavoro professionale o casalingo, ai doveri giuridici e morali di contribuzione.

Doveri giuridici e morali di contribuzione

Alcune delle disposizioni le ritroviamo nell’art. 1, comma 11, della legge 20/05/16 n. 76 dedicata alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. 

Questi assumono stessi diritti e doveri tra cui l’obbligo di assistenza morale e materiale, coabitazione e soddisfare bisogni comuni. Ma vediamo nello specifico cosa si intende per obbligazione contributiva.

Cos’è obbligazione contributiva?

Con questo termine intendiamo la necessità di contribuire, in base alle proprie possibilità, alle esigenze della famiglia per gli individui uniti da matrimonio. E dei bisogni comuni nell’unione civile. 

Doveri morali nella famiglia di fatto

Per i conviventi di fatto, invece, la normativa prevede l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale. I conviventi di fatto, ovvero due persone maggiorenni, sono dunque uniti da:

“Legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Non è previsto un dovere giuridico di contribuzione per le coppie di fatto, tenute unicamente alla reciproca assistenza morale e materiale.

Alcune sentenze hanno avuto modo di sottolineare che il dovere morale anziché giuridico nulla toglie al suo contenuto. La convivenza more uxorio, infatti, si sviluppa nella vita familiare e nella crisi della relazione con modalità sostanzialmente analoghe a quelle stabilite per i coniugi dall’art.143 c.c

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Irripetibilità delle attribuzioni

La prestazione prevista come doveri giuridici e morali di contribuzione da una norma, nel caso di specie l’art.143, non ne determina la ripetibilità.

Abbiamo evidenziato che nella convivenza di fatto la solidarietà pur se non riconosciuta come dovere giuridico è sentita come dovere morale.

L’adempimento spontaneo di questo dovere morale comporta l’irripetibilità delle relative prestazioni. L’articolo 2034 c.c., infatti, prevede:

“Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace”.

Il principio di irripetibilità è dunque comune alle obbligazioni contributive e alle obbligazioni naturali. Contribuire alle necessità comuni, pertanto, non comporta sia tra coniugi che conviventi una successiva pretesa restitutoria.