L’inadempienza genitoriale è quella condizione in cui il genitore ostacoli il corretto svolgimento dell’affidamento e della responsabilità genitoriale, anche dal punto di vista economico. In questi casi si diventa inadempienti.
Ovvero manchevoli nei confronti della prole, una condizione che può riguardare l’ostacolo dei rapporti con l’altro genitore, il mancato rispetto del diritto di visita o degli impegni economici. Nella riforma Cartabia è previsto un articolo che mira a regolare i casi di inadempienza genitoriale.
Parliamo dell’art. 473 bis.39 c.p.c. – evoluzione dell’abrogato art. 709 ter c.p.c. – che regola i casi in cui un genitore si dimostra inadempiente.
Quando un genitore è inadempiente?
Nel momento in cui non vengono rispettati i doveri del genitore nei confronti dei doveri patrimoniali e non. Ad esempio, un genitore che non rispetta le modalità dell’affidamento o dell’esercizio della responsabilità genitoriale dell’altro genitore, è inadempiente.
Lo stesso vale per quello che non paga le rate del mutuo pur avendo quest’obbligo. La novità della riforma Cartabia riguarda l’inserimento nelle gravi inadempienze il mancato rispetto degli accordi economici.
In passato, ad esempio, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento veniva sanzionato penalmente, non era considerata una grave inadempienza come quelle infungibili (insostituibili). Tipo il diritto di visita.
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Le azioni del giudice contro inadempienza
In base alle indicazioni dell’articolo previsto dalla riforma Cartabia, nel momento in cui si presentano gravi inadempienze economiche o si ostacola lo svolgimento della responsabilità genitoriale, il giudice ha facoltà di modificare i provvedimenti presi e può procedere con:
- Ammonizione.
- Sanzioni economiche.
In quest’ultimo caso, può prevedere il pagamento di una multa che va da 75 a 5.000 Euro o una somma per ogni giorno di ritardo rispetto a quello di esecuzione del provvedimento. Senza dimenticare il risarcimento danni nei confronti:
- Dell’altro genitore.
- Del minore.
A tal proposito è giusto ricordare che è possibile impugnare i provvedimenti nelle forme ordinarie e che il giudice che si occupa delle inadempienze genitoriali è quello del procedimento in corso.
Il giudice nell’inadempienza genitoriale
Oltre all’inserimento degli aspetti economici nelle gravi inadempienze, un’altra novità riguarda il ruolo del giudice e dei suoi poteri officiosi nel definire la somma di denaro dovuta per ogni inadempienza successiva. Quindi per ogni giorno di ritardo nel rispettare le regole previste.
Il giudice – secondo la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 – può modificare il provvedimento esistente e imporre sanzioni, anche senza richieste delle parti coinvolte, se verifica che i comportamenti stanno influenzando negativamente il corretto svolgimento del programma di affidamento o se non rispettano gli accordi economici. Da non dimenticare la cumulabilità con il risarcimento del danno, applicabile sempre d’ufficio.