13/06/2022

Diritto del nato a conoscere le proprie origini

Il diritto del nato a conoscere le proprie origini riguarda la possibilità dell’adottato, una volta compiuta l’età di 25 anni, di conoscere i propri genitori biologici. Questo è un tema decisivo perché consente di poter recuperare le proprie origini ma esiste anche un altro diritto fondamentale.

Diritto del nato a conoscere le proprie origini

Parliamo dell’oblio della madre. Infatti, se da un lato esiste una necessità a conoscere i genitori biologici, per dare vita a una vera e propria ricerca delle proprie origini, dall’altro abbiamo un altro interesse da tutelare: quello di non svelare l’identità del genitore biologico. Esistono dei limiti rispetto a questo tema? È possibile portare avanti un processo di conoscenza delle proprie origini?

Cos’è il diritto a conoscere le origini?

Il diritto del nato a conoscere le proprie origini è un principio garantito dallo Stato Italiano. Il quale consente all’adottato di ricostruire la propria identità conoscendo la madre e il padre, i genitori biologici.

Queste disposizioni vengono definite dalla legge 4 maggio 1983 numero 184, che indica un punto fondamentale per comprendere questo tema:

“L’adottato, raggiunta l’eta’ di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici”.

Quindi, raggiunta una certa età l’adottato può esercitare il diritto del nato a conoscere le proprie origini. Lo può fare anche prima, a 18 anni. Ma solo se si registrano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

Questo diritto può essere attuato da parte dell’interessato presentando un’istanza al tribunale per i minorenni al fine di poter accedere alle informazioni sulle sue origini.

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La madre può tutelare l’anonimato?

Per il recupero delle proprie origini, il percorso sembra abbastanza chiaro: fino al compimento dei 25 anni non si può accedere alle informazioni sull’identità dei genitori che hanno deciso di rimanere anonimi. Solo successivamente è possibile recuperare queste informazioni.

Però esiste un altro aspetto da valutare: il diritto della madre di rimanere non nominata in fase di parto. Ecco cosa riporta l’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396:

“La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.

Se da un lato,  quindi,  abbiamo il diritto dell’interessato ad avere informazioni sulla propria madre una volta raggiunti i 25 anni di età, dall’altro permane la necessità di tutelare l’identità della madre a veder riconosciuto il proprio diritto. Quindi, se il genitore manifesta il desiderio di non essere rintracciato va rispettato.

Esistono delle eccezioni?

La Corte Costituzionale ha rivisto il principio dell’anonimato da parte del genitore. Nello specifico, con la sentenza 278/2013 si sottolinea la possibilità del figlio di interpellare la madre per avere conferma del suo desiderio di rimanere anonima. La Corte ha quindi dichiarato:

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) (…) nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre.

In sintesi, è possibile chiedere alla madre di rivedere la sua posizione attraverso un procedimento preventivo che ne tuteli comunque l’anonimato.

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Diritto del nato a conoscere le origini

La linea acquisita è quella di operare un bilanciamento tra i due interessi, entrambi meritevoli di tutela. Tra l’altro, il diritto all’anonimato della madre viene meno con la morte di quest’ultima. Lo ha stabilito la recente  Sentenza della Cassazione Civile n. 15024 del 2016: non può considerarsi operativo, oltre il limite della vita della madre,  il termine previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che consente l’acquisizione dei dati relativi alla propria nascita decorsi cento anni dalla data del parto.  Puoi contattarmi per maggiori informazioni.