Spesso ci si trova a dover affrontare il tema della compensazione dell’assegno di mantenimento. Vale a dire, facendo un esempio concreto, se il marito ha un credito verso l’ex moglie che non paga può scalare il dovuto dalla somma che ogni mese versa a quest’ultima? La questione è delicata.
Da un lato c’è il diritto del creditore di ottenere la liquidità, dall’altro abbiamo il coniuge che versa in condizioni di necessità e ha diritto di ottenere una quota mensile per vivere dignitosamente insieme ai figli. Quindi, Il marito può trattenere dall’assegno da versare all’ex moglie inadempiente.
Cos’è la compensazione dell’assegno
Con questo termine intendiamo un processo di livellamento tra crediti e debiti tra due soggetti. Se il primo ha un credito di 200 euro e un debito di 100 verso il secondo, si attua la differenza tra le somme e resta solo un credito di 100. Ovviamente, in base al principio di compensazione, se credito e debito fossero identici si estinguerebbero automaticamente.
Si tratta della differenza fra credito e debito. Ma è possibile effettuare anche una compensazione dell’assegno di mantenimento? Ovvero, cancellare o ridurre questa somma in virtù di un debito non corrisposto?
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Differenza tra mantenimento e alimenti
Spesso l’assegno alimentare e il mantenimento vengono erroneamente ritenuti due istituti analoghi. In realtà i due assegni, entrambi attinenti a rapporti familiari, assolvono funzioni completamente diverse.
Il primo è una somma che un soggetto versa a un parente (non per forza il marito alla moglie) per garantirne la sopravvivenza. Il motivo sta proprio in questa definizione: l’assegno in questione non può essere intaccato.
Perché l’assegno alimentare garantisce il minimo indispensabile per vivere. Proprio per la funzione che assolve non è possibile fare la compensazione tra credito e debito nel momento in cui viene coinvolto l’assegno per gli alimenti. L’art. 447 c.c precisa, infatti, che:
Diversa la funzione dell’assegno di mantenimento. Ovvero la somma stabilita a favore dell’ex coniuge volta a garantire non solo i bisogni primari.
Compensare l’assegno di mantenimento
Per diverso tempo la giurisprudenza ha assimilato il divieto di compensazione previsto per il contributo alimentare al contributo di mantenimento. Di recente la Cassazione ha cambiato orientamento stabilendo che:
Il nuovo orientamento non coinvolge l’assegno previsto a favore dei figli anche se maggiorenni purché economicamente non indipendenti. La natura alimentare del predetto contributo non consente alcuna compensazione.