Molti genitori separati o divorziati vorrebbero sapere a quale età un figlio può decidere in autonomia, e senza influenze esterne, con chi stare.

Questa domanda si basa su un principio fondamentale che mette il minore al centro di determinate scelte. Anche quelle che riguardano il genitore collocatario, ovvero la figura scelta in sede legale dal giudice per prendersi cura del minore in prima persona. Ma le domande sono tante.
Ci sono margini per influenzare questa decisione da parte dei più piccoli? A quale età un figlio può decidere con chi stare? Valutiamo questi punti.
A quale età un figlio può decidere con chi stare?
La piena autonomia per decidere con quale genitore vivere si acquisisce a 18 anni. Prima, i figli non possono decidere senza l’approvazione del giudice. In realtà la legge non prevede un’età precisa per raggiungere quest’obiettivo ma parla espressamente (nell’Art. 315-bis dedicato ai diritti dei figli) di capacità di discernimento, che si acquisisce dai 12 anni. E si raffina in seguito.
Quindi, è vero che solo a 18 anni si può decidere in autonomia con quale genitore vivere, ma anche prima si può influenzare questa decisione.
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Il minore e la capacità di discernimento
Centrale in questo discorso è la capacità di discernimento del minore. Il giudice, in un processo di separazione e poi di divorzio, ha il dovere di ascoltare i minori per prendere decisioni molto importanti.
Come quelle che riguardano il genitore affidatario. Tutto è chiarito dall’articolo 473 bis 4 del Codice di procedura civile, qui si evince che si può evitare questo snodo se è in contrasto con l’interesse del minore, se è un passaggio superfluo o impossibilitato da condizioni fisiche/psichiche.
La conditio sine qua non, quindi, è la capacità di discernimento del minore, ovvero la capacità del soggetto di formulare un giudizio valutativo – indipendente e non influenzato – rispetto alle situazioni esistenziali.
A che età può essere ascoltato un minore?
Questo è il nodo della situazione: a 12 anni si può decidere con quale genitore stare? Non in modo automatico ma si può già esprimere una preferenza perché per legge il giudice è obbligato ad ascoltare i figli.
Ovviamente, sempre in base alla capacità di discernimento. Si parla proprio dell’età dei 12 anni ma in realtà è possibile ascoltare i bambini anche di età inferiore se possiedono, appunto, buone capacità valutative.
A 18 anni si può decidere con quale genitore stare in piena autonomia, prima si esprime la propria preferenza. Ma l’ascolto del minore è fondamentale oltre che un principio sancito dalla Convenzione di New York. Che, appunto, impone l’ascolto del minore capace di discernimento anche se sotto i 12 anni.
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E se un figlio non vuole stare con un genitore?
Questo è un caso in cui il figlio o la figlia che vive con la madre esprime la propria volontà, una volta ascoltata, di non voler stare con il genitore affidatario che spesso è la madre. Partendo dal presupposto che si preferisce optare per l’affidamento condiviso – entrambi i genitori hanno un ruolo chiave – in alcuni casi il giudice può scegliere diversamente.
Quindi, può valutare un cambio del genitore al quale è affidata la residenza del figlio minore dopo che quest’ultimo ha espresso l’opinione.
Ma questo avviene solo dopo aver analizzato più elementi, per valutare se ci siano dei presupposti solidi ed escludere casi di manipolazione genitoriale.