Uno dei grandi dubbi dei clienti che spesso contattano un avvocato: qual è la differenza tra adozione e affidamento? Sembrano due termini da usare come sinonimi, in realtà per la legge italiana ci sono delle distanze importanti.
Queste distanze devono essere approfondite con la giusta attenzione. Solo così è possibile gestire tutti gli strumenti a nostra disposizione per affrontare un processo di adozione e affido nel miglior modo possibile.
Qual è la differenza tra adozione e affido
Per rispondere subito alla domanda, e in seguito approfondire i punti, posso precisare questo: l’affidamento è un percorso temporaneo mentre l’adozione comporta il cambio dello stato giuridico del bambino.
Con l’adozione il soggetto diviene figlio legittimo della coppia che ha portato a termine il procedimento. Invece con l’affidamento non c’è un cambio di status giuridico e il bambino è sempre figlio dei suoi genitori naturali davanti alla legge. Schematizziamo la differenza tra adozione e affidamento.
Cos’è l’adozione, una definizione
Si intende il percorso che porta una coppia a riconoscere come figlio legittimo un bambino o una bambina (di solito minorenne) che si trova in uno stato di necessità. Come l’abbandono o la morte di tutti i possibili legami familiari. Insomma, si trova in una situazione di estrema necessità.
Le procedure per portare a termine questo percorso sono particolarmente complesse, anche perché si cerca sempre di tutelare i più piccoli per inserirli in contesti che siano realmente pronti e adatti a questo tipo di esperienza. E questa è un’altra grande differenza tra adozione e affidamento.
Con l’adozione è previsto un vero e proprio cambio di status, cosa che non avviene con l’affidamento. Il soggetto diventa effettivamente figlio del nuovo nucleo familiare che però deve ottemperare una serie di passaggi molto selettivi definiti dal tribunale per i minori.
Inoltre la differenza di età tra adottato e adottante deve essere tra i 18 e i 45 anni, salvo alcuni casi particolari.
Affidamento, spiegazione ed esempi
Mentre l’adozione è una condizione permanente che impone un cambio di status giuridico, l’affidamento racchiude un percorso momentaneo in cui i parenti del soggetto non possono prendersene cura e lo affidano – per il tramite delle istituzioni – a una famiglia che ne fa richiesta.
Quest’ultima, la famiglia che si occupa dell’affido, deve sostenere le attività per far crescere il piccolo in un ambiente sano e completo, sia dal punto di vista dei beni materiali che degli affetti. In questo caso non viene modificato lo status.
Quindi il cognome resta quello della sua famiglia e i rapporti devono essere garantiti. Anche perché, una volta risolti i problemi, il bambino potrà tornare dalla madre e il padre. O comunque al suo nucleo familiare di origine.
In Italia l’affidamento è regolato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 che è stata rivista dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001.
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Adozione dopo l’affido: possibile?
C’è la possibilità di passare da una condizione di affido a una di adozione? Sì, è prevista questa possibilità. Mantenendo però come faro guida il benessere del minore che, se rispondente al suo interesse, potrà continuare a mantenere le relazioni sociali e affettive create durante il periodo dell’affidamento.
In sintesi, cosa dobbiamo sapere?
L’affidamento è una condizione temporanea in cui una famiglia accoglie un bambino che vive una situazione difficile ma risolvibile; l’adozione invece è definitiva e riguarda i minori che vivono una condizione di abbandono.
In quest’ultimo caso i rapporti con la famiglia di origine sono assenti, per motivazioni differenti, mentre con l’affido può esserci un rapporto sempre per tutelare gli interessi del più piccolo. Tanto che il cognome resta quello originale. Mentre con l’adozione cambia completamente lo status giuridico.