17/10/2025

Cosa succede all’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza?

L’assegno divorzile, con una nuova famiglia, può subire delle variazioni. Può essere ridotto o addirittura revocato perché viene meno il presupposto originario che ha permesso a questa misura di supportare il coniuge più debole nel momento in cui si determina il divorzio dal vincolo matrimoniale.

Assegno divorzile con nuova famiglia

Il concetto è piuttosto chiaro e viene espresso da un principio chiave: l’istituzione monogamica della relazione tra due persone.

Così come non si può essere sposati a due persone, non ci possono essere vincoli solidali con il nuovo partner e l’ex coniuge. Nel momento in cui si instaura una relazione differente e stabile, l’assegno divorzile cessa la sua funzione. Anche se le decisioni dei giudici possono essere sfumate.

Cos’è l’assegno divorzile, una definizione

Per capire cosa accade all’assegno divorzile quando si forma una famiglia successiva al matrimonio o c’è una nuova relazione stabile bisogna definire i confini di questo istituto. L’assegno divorzile (art. 5 della Legge n. 898/1970) è una somma che l’ex coniuge conferisce alla parte più debole dopo il divorzio (nella fase di separazione si chiama assegno di mantenimento).

Questo contributo viene definito dal giudice per consentire alla parte debole di provvedere economicamente se si registra mancanza di mezzi e impossibilità di procurarseli. Tutto è definito dalla valutazione di elementi differenti, sia economici che circostanziali, come la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, il reddito, le condizioni patrimoniali di entrambi.

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Cosa accade con una nuova convivenza?

Se si definisce una nuova convivenza stabile e certificata, magari con nuovo vincolo matrimoniale, chi versa l’assegno divorzile può chiedere al giudice la revisione del provvedimento e anche la revoca dell’importo mensile.

Di base, la nuova convivenza comporta la revoca dell’assegno divorzile. Se parliamo di nuove nozze, c’è l’articolo 5, comma 10, della legge n. 898 del 1970 che chiarisce senza dubbio alcuno l’esito: l’assegno divorzile cessa quando chi lo riceve si risposa. Nel caso di convivenza con un nuovo partner questo è un principio da valutare e che può avere diverse sfumature.

Se l’ex coniuge che riceve l’assegno inizia una convivenza stabile (convivenza di fatto o more uxorio), l’assegno non cessa automaticamente.

Chi paga l’assegno può rivolgersi al giudice per chiedere la riduzione dell’assegno o addirittura la revoca totale. Ma il tutto deve essere verificato. E devono esserci delle caratteristiche di base per definire la natura della nuova relazione per determinare la fine dell’assegno.

Quali sono i requisiti della relazione stabile?

Il concetto base è che deve esserci stabilità del rapporto. Non è sufficiente una semplice frequentazione per chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento: il giudice deve registrare una convivenza continuativa e impostata sulla creazione di un nuovo progetto di vita comune.

E deve prevedere l’assistenza sia morale che materiale. Bisogna aggiungere che la coabitazione non è un requisito fondamentale: si può parlare di nuovo progetto di vita comune anche con residenze differenti.

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L’ex deve versare l’assegno anche se si risposa?

L’assegno divorzile cessa in caso di nuove nozze o convivenza stabile di chi riceve la somma, con la morte del beneficiario o dell’obbligato, quando il primo raggiunge l’autosufficienza economica o dimostra inerzia nel trovare indipendenza se è in età lavorativa e le condizioni glielo permettono.

E se l’obbligato si risposa e ha degli obblighi economici nei confronti della nuova moglie e dei figli? Sarà costretto a versare l’assegno divorzile a vita? No se l’obbligato dimostra un peggioramento delle condizioni economiche.

L’ex può chiedere la revisione dell’assegno perché ha nuovi obblighi di contribuzione verso il convivente, le disponibilità economiche si sono ridistribuite magari anche con la nascita di nuovi figli.