L’abbandono dei minori è un comportamento che riguarda la mancata cura nei confronti dei soggetti più deboli. Vale a dire coloro che non hanno i mezzi e le competenze per gestire gli impegni quotidiani e le loro necessità di base. Chiaramente ci sono delle differenze.
Lasciare a casa, incustodito, un figlio 15enne e uno di 4 anni è differente. Ma la sintesi è chiara: i genitori hanno degli obblighi nei confronti della prole ma non solo, la legge tutela tutti i soggetti che hanno bisogno di assistenza o chi non ha ancora raggiunto una piena autonomia.
Si tratta di qualsiasi azione o omissione che contrasti con l’obbligo della custodia o della cura dei soggetti più deboli. Questo comportamento può essere attivo od omissivo e viene regolato dall’articolo 591 del Codice Penale.
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace (…) di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Quindi, l’abbandono di un minore è un reato penale con un limite importante: quello dei 14 anni. La fattispecie non riguarda qualsiasi minorenne ma solo quelli che non hanno ancora superato questa soglia di età (tra l’altro è quella in cui si diventa imputabili).
Nel momento in cui una persona che ha la responsabilità di un minore di 14 anni – sia genitore che tutore o altra persona cui il minore viene affidato– non se ne prende cura, ignorando quelle che sono le esigenze dell’obbligo di custodia.
L’abbandono dunque non deriva unicamente dal fatto di lasciare un bambino in un luogo sconosciuto. Questa è sicuramente una delle tante azioni punite ma non è l’unica.
Per abbandono di minori si intende tutto ciò che riguarda il non prendersi cura delle loro esigenze. In sintesi, si possono configurare casi di abbandono anche all’interno della stessa abitazione, senza che vi sia, quindi, alcuna distanza fisica tra genitore e figlio.
Le pene per abbandono di minori
Per questo reato è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva una lesione personale del minore, la reclusione varia da 1 a 6 anni. Nei casi in cui ne deriva la morte si passa dai 3 agli 8 anni.
La norma tutela in particolar modo i figli minori di 14 anni e si estende anche a quelli maggiorenni diversamente abili. L’obbligo si estende a qualsiasi tutore o altra persona cui il minore viene affidato, anche, ad esempio, ai nonni a cui si può affidare la prole per un semplice pomeriggio.
Inoltre i figli sono responsabili dei genitori anziani non indipendenti, malati e che hanno bisogno di cure adeguate.
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