Sappiamo bene che il tema del cyberbullismo è centrale per l’ambito dei minori. I nostri ragazzi sono al centro di una rivoluzione digitale che va avanti da anni e diventa sempre più coercitiva, infiltrante e diffusa: i social fanno parte della nostra vita, e a volte vengono utilizzati in modo distorto.

Fino a danneggiare le persone in modi odiosi, trasformandosi in strumenti per creare una gogna pubblica e uno stigma sociale difficile da risolvere.
Cos’è il cyberbullismo, in pratica
Il cyberbullismo (noto anche come bullismo elettronico) è l’azione svolta in rete che comporta atteggiamenti aggressivi, ripetuti e intenzionali attivati da un singolo o da un gruppo con lo scopo di ferire, intimidire, umiliare.
Si distingue dal bullismo tradizionale per l’uso di strumenti digitali come social media, app di messaggistica, forum, giochi online e alcune caratteristiche specifiche come l’anonimato e la distanza.
L’aggressore può nascondersi dietro un profilo falso, aumentando il senso di impotenza. In più abbiamo la diffusione virale e permanente: i contenuti possono raggiungere centinaia di persone e rimanere in rete a lungo.
Qualche dato per contestualizzare
Secondo i dati ISTAT pubblicati nel giugno 2025, i più recenti attualmente, un ragazzo su cinque deve affrontare nella sua vita atti di bullismo. Il 68% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni ha dovuto gestire offese e/o violenze.
Questo avviene sia online o che offline. E sono soprattutto i più giovani a dover affrontare questa condizione complessa: i ragazzi compresi tra 11-13 anni sono più soggetti a bullismo e cyberbullismo rispetto ai ragazzi di 14-19 anni (23,7% contro 19,8%). Tutto è più diffuso al nord che al sud.
Poca la differenza di genere: i maschi hanno subìto bullismo nel 21,5% dei casi, le femmine nel 20,5%. Questi numeri ci raccontano uno scenario complesso nel quale si incunea un altro aspetto: quali sono le responsabilità legali del genitore quando si gestisce il tema del cyberbullismo per i minori?
Le tutele legali contro le minacce
Partiamo dall’articolo 17 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: è un dovere delle istituzioni “proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere”. Come ci ricorda il sito dell’Unicef, l’Italia è stato il primo paese a introdurre il concetto di cyberbullismo nell’ordinamento legislativo grazie alla legge n. 71 del 2017.
Uno dei concetti fondamentali espressi da questa legge è il diritto all’oblio e alla rimozione dei contenuti. Cosa significa esattamente questo passaggio?
I minori che hanno compiuto almeno 14 anni (o i loro genitori) possono richiedere al gestore del sito web o del social network di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti offensivi entro 48 ore per evitare la diffusione.
Se il gestore non provvede, ci si può rivolgere direttamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Le famiglie possono contare anche sul ruolo centrale della scuola dato che ogni istituto deve individuare tra i docenti un referente interno per la prevenzione del cyberbullismo tra gli alunni.
Il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare i genitori dei minori coinvolti negli episodi (sia vittime che responsabili). Se si presentano atti di cyberbullismo, il Questore può chiamare il minorenne con almeno un genitore ammonendolo oralmente per terminare il comportamento.
Quali sono le tutele e le responsabilità
In primo luogo, un genitore è responsabile del proprio figlio minore (chiaramente fino a un certo punto). Se la prole ha avuto comportamenti tipici del cyberbullismo verso altri minori, l’art. 2048 del Codice Civile stabilisce che i genitori devono risarcire il danno economico e morale.
Per esonerare la famiglia da questo onere bisogna dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione adeguata e di aver vigilato sul suo utilizzo dei mezzi digitali. Chiaramente, se viene scelto l’ammonimento, il genitore deve andare dal Questore insieme al figlio per la notifica e l’avvertimento.
La responsabilità penale è individuale, un genitore non può andare in carcere al posto del proprio figlio ma nel caso in cui si presentino gli estremi per una causa penale dovrà assisterlo davanti al Tribunale dei Minori se la prole ha tra i 14 e i 18 anni.
La logica vale anche quando è il figlio minore a subire cyberbullismo: i minori di 14 anni non possono agire autonomamente per richiedere la rimozione dei contenuti. I genitori hanno l’obbligo/dovere legale di rappresentarli per rimuovere o bloccare i contenuti denigratori (entro 48 ore). Nel caso, devono procedere con l’inoltro del reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora il gestore non intervenga nei tempi stabiliti.
Il genitore ha il dovere di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali casi che coinvolgono i compagni di scuola, e per i reati perseguibili attraverso querela di parte – come la diffamazione, le minacce lievi o il molestare online – se la vittima ha meno di 14 anni sarà il genitore a procedere.