La separazione consensuale – art. 473 bis.51, libro II del Codice di Procedura civile – precede la fase del divorzio e si basa sul raggiungimento di un accordo tra i coniugi. Ad esempio sulle questioni economiche, sul mantenimento dei figli e sulle diverse attività da svolgere con i minori.
Rispetto alla separazione giudiziale, in cui non si raggiunge un accordo, la separazione consensuale è una procedura più snella e dopo la riforma Cartabia sono cambiati alcuni aspetti che dobbiamo mettere in evidenza.
Contenuto del ricorso
L’art. 473 – bis.51 regola la separazione consensuale, assieme agli altri procedimenti su domanda congiunta, fornendo indicazioni chiare rispetto a cosa deve contenere il ricorso da presentare al giudice. Ecco cosa indica la riforma Cartabia:
- Generalità dei coniugi, dei figli e degli avvocati.
- Ragioni della domanda
- Breve descrizione dei fatti e delle circostanze.
- Documentazione dei redditi e delle proprietà.
Con il ricorso, grazie alla nuova procedura della riforma Cartabia, le parti possono anche regolamentare i loro rapporti patrimoniali. Inoltre, possono evitare di comparire all’udienza attraverso il deposito di note scritte. Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti.
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Competenza del tribunale
In passato, la domanda di separazione consensuale doveva essere posta al tribunale di ultima residenza comune dei coniugi. Con la riforma Cartabia si punta a semplificare con la possibilità di fare domanda presso il tribunale di residenza o domicilio dell’una o dell’altra parte.
Procedura della separazione
Una volta depositati i documenti necessari al ricorso per separazione consensuale, il presidente fissa l’udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi al giudice e trasmette gli atti al pubblico ministero. Il suo parere verrà espresso massimo tre giorni prima dell’udienza.
In questa occasione – l’udienza di comparizione delle parti – il giudice sente le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
Il giudice può procedere con eventuali richieste di chiarimenti e deposito di alcuni documenti. Ovvero la dichiarazione dei redditi ed estratti conto bancari degli ultimi 3 anni, quote societarie, diritti su beni mobili e immobili. Il collegio prende atto, omologa o ratifica.
In caso di accordi in contrasto con gli interessi dei minori il collegio convoca i genitori per affrontare nuovamente i punti che non soddisfano le necessità dei figli. In caso di inidonea soluzione la domanda verrà rigettata dal collegio.
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Tempi di attesa per la separazione consensuale
Dopo aver registrato la separazione, per richiedere il divorzio devono passare 6 mesi dalla prima comparizione davanti al giudice relatore o dalla data in cui si è raggiunto l’accordo attraverso mediazione degli avvocati.
Sarà possibile fare in contemporanea domanda di separazione e divorzio con un unico atto – già completo con tutte le domande e la documentazione economica e patrimoniale. Per pronunciare il divorzio occorrerà comunque il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza tra i coniugi.
Una delle novità della riforma Cartabia rispetto alla separazione consensuale è proprio un accorciamento dei tempi a favore di una procedura più snella e meno impegnativa. Vuoi maggiori informazioni su questi punti?