13/12/2025

Abbiamo divorziato, io ho preso la liquidazione del TFR: l’ex coniuge ha diritto a una quota?

Quando si procede con una causa di separazione e si arriva al divorzio c’è sempre una domanda che i clienti si pongono: perdo ogni diritto sulla liquidazione del TFR o del TFS (finalmente) ottenuta dall’ex coniuge?

Liquidazione del TFR e divorzio

In realtà, anche se questa somma di denaro tanto ambita arriva dopo un certo periodo di tempo bisogna valutare con attenzione quali sono gli effetti sugli equilibri economici. Spesso si è portati a pensare che tutto questo non riguarda le somme da conferire all’ex coniuge ma non è sempre così.

Cos’è il TFR o TFS: definizione

Prima di individuare le relazioni tra liquidazione del TFR e divorzio bisogna capire di cosa stiamo parlando. Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una somma di denaro che il datore di lavoro mette da parte durante gli anni di lavoro e che ti viene corrisposta quando il rapporto di lavoro finisce per qualsiasi motivo: dimissioni, licenziamento, pensionamento.

Attenzione, c’è anche la possibilità di occuparci di TFS (vale a dire Trattamento di Fine Servizio). Questo è l’equivalente del TFR ma riservato ai dipendenti pubblici assunti prima del 2001. È praticamente la buonuscita economica che viene conferita a chi ha lavorato nel settore pubblico.

Da leggere: si può compensare l’assegno di mantenimento?

L’ex coniuge ha diritto al TFR?

Domanda: se prendo la liquidazione del TFR o la buonuscita del TFS devo dare un assegno extra all’ex coniuge? La relazione non è così immediata anche se la legge sul divorzio (L. n. 898/1970) prevede all’art. 12 bis un diritto a favore del coniuge divorziato più debole dal punto di vista economico per ottenere una quota del TFR maturato e ottenuto dall’ex. Un estratto:

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Basta questo per comprendere che da un lato abbiamo dei diritti a favore dell’ex coniuge, dall’altro versante registriamo dei limiti che non permettono di ottenere a priori un assegno per la liquidazione del TFR dopo il divorzio.

Quali requisiti per avere una parte del TFR?

Il concetto che muove a favore dell’ex coniuge la possibilità di ottenere una parte del TFR è il principio di assistenza. Ovvero, sostenere la parte che dopo il divorzio si trova in difficoltà. Quindi, ha diritto a ottenere una parte della liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto l’ex coniuge che:

  • Ancora non si è sposato di nuovo.
  • Si trova in una situazione di difficoltà.

Difficoltà che determina la presenza di una misura: l’assegno divorzile, condizione che di per sé attesta già che la parte ha esigenza di sostentamento. Non a caso questa misura viene revocata se per caso l’ex coniuge ha una nuova famiglia o rinuncia in modo immotivato a un lavoro.

Quale percentuale spetta all’ex coniuge?

Anche in questo caso la legge ci risponde con chiarezza: la percentuale è pari al 40% dell’indennità totale. Ma c’è una precisazione: l’importo riguarda solo gli anni in cui il rapporto di lavoro si è sovrapposto con il matrimonio.

Questo significa, ad esempio, che se ho lavorato 20 anni da sposato l’ex coniuge avrà diritto solo al 40% maturato nell’arco dei due decenni.

Quando non è dovuto il TFR per il divorzio

Così come esistono dei parametri che definiscono la possibilità di ottenere la liquidazione del TFR dopo il divorzio, troviamo anche dei paletti.

Ad esempio, sono escluse da questa misura le persone che non percepiscono l’assegno di mantenimento dopo il divorzio – quindi hanno piena capacità di sostentamento – o che hanno già un nuovo contratto di matrimonio, risposandosi. In questi casi, la legge esclude chiaramente qualsiasi rivendicazione sul TFR. In linea di massima, se l’ex coniuge si è risposato o non ha diritto ad alcun assegno manca anche qualsiasi pretesa sul TFR.

Lo stesso vale se si è ancora in una condizione di separazione: il vincolo matrimoniale resta in vita, viene sospesa la convivenza, quindi il patrimonio personale resta a propria disposizione e non si prevedono somme per la controparte. Ecco perché se la liquidazione del TFR è avvenuta in fase di matrimonio o di separazione non c’è nessuna richiesta da poter effettuare.