Sappiamo che è possibile parlare di un reato quando c’è un vero e proprio abbandono di minore, ma in alcune circostanze si può parlare anche di disinteresse del genitore nei confronti dei figli.
Una condizione che può portare alla decadenza della responsabilità genitoriale. Tutto si basa sull’art. 315 bis del codice civile che indica dei punti chiari rispetto ai doveri del genitore verso la propria prole:
“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Senza dimenticare l’articolo 30 della Costituzione che sottolinea l’obbligo da parte del genitore di educare, mantenere e istruire la prole.
Tutto questo vale sia per la prole nata all’interno del matrimonio, sia per i figli nati al di fuori di questo legame istituzionalizzato.
Cosa intendiamo per disinteresse del genitore
Il disinteresse di un genitore – quindi della madre o del padre – nei confronti dei figli riguarda una mancanza nei confronti dei suoi obblighi genitoriali. Chi subisce questo comportamento può avere diritto a un risarcimento per danni morali e materiali.
Il concetto di disinteresse riguarda una violazione dei doveri di genitore che possono portare a una mancanza di impegno nel mantenimento dei figli. Sia dal punto di vista economico che affettivo.
Portando, in questo modo, a una serie di danni legati alla deprivazione genitoriale. Vale a dire, il danno che viene causato al figlio per la mancanza della figura di un genitore, protratta nel tempo per scelta.
Danni a causa del disinteresse genitoriale
L’assenza di interesse per i figli, con distacco verso temi come l’istruzione e la salute, comporta quello che nel gergo legale viene definito danno endofamiliare. Ovvero una doglianza da parte dei figli dell’altro genitore.
Ciò è connesso proprio all’assenza del coinvolgimento del padre o della madre nelle scelte e nelle attività collegate alla crescita della prole. A questo danno, in sede legale, può essere corrisposto un risarcimento quantificabile.
La condizione è quella di provare, anche in via presuntiva, un danno di tipo non patrimoniale, psicologico-esistenziale.
Quali sono le conseguenze?
Il disinteresse del genitore può portare anche all’affido esclusivo a uno dei genitori. Chiaramente, si tratta di una decisione estrema che si manifesta solo nel momento in cui l’affido condiviso non è possibile o vantaggioso per il minore.
Infatti, l’affidamento condiviso comporta la partecipazione del genitore ai compiti di accudimento e mantenimento dei figli. Se questa condizione non si prefigura, può essere conveniente spingere verso l’affido del minore solo a uno dei genitori con la formula dell’esclusività.