Uno dei motivi che potrebbe portare l’affido dei figli ai servizi sociali è l’alta conflittualità tra i genitori. In questo caso si parla di una condizione di continua instabilità in cui le lotte intestine e le faide tra i due coniugi creano una condizione di sofferenza per i più piccoli.
Una recente sentenza del Tribunale di Roma n. 15179/2021 si è espressa proprio in questa direzione, disponendo un collocamento preferenziale del minore a causa di una litigiosità costante. Ecco come si delineano i confini dell’affido dei figli ai servizi sociali a causa della conflittualità dei genitori.
- Cosa comporta l’affido ai servizi sociali?
- Quando c’è l’affido dei figli ai servizi sociali?
- Quanto dura l’affidamento ai servizi sociali
Cosa comporta l’affido ai servizi sociali?
Nel momento in cui l’autorità giudiziaria trova conferma, attraverso delle indagini, del fatto che il minore cresce in un ambiente non idoneo al suo corretto sviluppo educativo e psicologico può disporre l’affido dei figli ai servizi sociali con collocamento presso uno dei genitori o meno.
Quindi l’autorità giudiziaria limita la responsabilità genitoriale di entrambe le figure, se non le ritiene idonee nell’interesse del figlio, definendo percorso educativo e compiti dei servizi sociali che dovranno essere delineati con cura.
L’affido ai servizi sociali deve avere l’obiettivo di tutelare il minore e valutare se e come sarà possibile inserirlo nuovamente nel contesto familiare una volta rasserenata la conflittualità.
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Quando c’è l’affido dei figli ai servizi sociali?
Tra le diverse condotte che possono portare l’affido dei figli ai servizi sociali abbiamo l’elevata litigiosità della coppia. Questa si verifica quando i due genitori risultano conflittuali in modo esasperato e perdono di vista l’equilibrio familiare e la gestione dei minori con uno stallo nelle decisioni relative alla crescita dei figli.
Quanto dura affidamento ai servizi sociali?
Il tempo necessario per ritrovare un ambiente sereno per i minori. Come ricorda la Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 24637/2021), l’obiettivo di questo provvedimento che limita la possibilità del padre e/o della madre di incidere sulla vita dei figli è quello di ristabilire la bigenitorialità condivisa.
Ovvero uno stato di parità assoluta nella realizzazione dei presupposti per dare relazioni affettive stabili, educazione, assistenza sanitaria, psicologica ed emotiva alla prole. Mentre ai servizi sociali va attribuito un compito di supplenza e garanzia dei diritti per i minori, l’obiettivo ultimo è sempre quello di ristabilire l’equilibrio naturale della famiglia.