Il rifiuto del minore a incontrare il genitore è un evento tutelato dalla legge. La Riforma Cartabia ha approfondito questo punto nel titolo IV bis del libro secondo del codice di procedura civile, l’art. 473 bis 6 c.p.c.
L’aspetto essenziale è la celerità dell’intervento. Spesso queste condizioni di non volontà nel voler incontrare uno o entrambi i genitori in fase di separazione e divorzio nascondono disagi da indagare. Quali sono, quindi, i passaggi che regolano il rifiuto del minore a incontrare il genitore?
L’intervento del giudice in caso di rifiuto
Qualora il minore non voglia incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice lo ascolta direttamente per assumere informazioni generali sulle motivazioni del rifiuto. Abbreviando, se lo ritiene, i termini processuali.
Lo stesso può fare nel momento in cui si segnalano condotte in cui uno dei genitori ostacola o deteriora il rapporto con l’altro genitore, gli ascendenti o i parenti dell’altro ramo genitoriale.
Il giudice deve indagare e valutare i motivi che spingono il minore a non voler incontrare uno o entrambi i genitori. Attivando, nel caso, una pronta tutela qualora via sia rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva.
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Coinvolgimento dei servizi sociali
La rapidità d’intervento del giudice nell’ascolto del minore che non vuole incontrare i genitori è contestuale all’eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali. Il giudice deve accertare e valutare tutti gli elementi che determinano una condizione di sofferenza e di rifiuto delle visite.
Documenti e prove concrete devono fare da base alle dichiarazioni del minore che, da sole, non permettono di trarre delle conclusioni. In ogni caso, proprio per questo motivo, la rapidità dell’intervento è indispensabile.
Perché non bisogna lasciare che il rifiuto si sedimenti definitivamente: un intervento rapido può portare a una minore sofferenza del minore e al recupero del rapporto. Che resta non obbligatorio in caso di rifiuto.
Chi deve ascoltare il minore?
Uno dei punti fondamentali della Riforma Cartabia è la centralità del giudice in fase di ascolto delle motivazioni che portano il rifiuto del minore a incontrare il genitore. Pur valorizzando la figura dei Servizi Sociali, non deve presentarsi una situazione in cui il giudice si trova a prendere decisioni valutando solo informazioni e pareri mediati da altre fonti.
Le figure professionali di supporto al minore assistono e aiutano il giudice che, in ogni caso, deve saggiare in prima persona le opinioni, le testimonianze e i fatti. Il giudice deve essere dotato di competenze trasversali necessarie per portare a termine questo compito, nel caso seguendo anche corsi di formazione specifici.
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Nessun obbligo a frequentare il genitore
La ratio di questo provvedimento è quella di tutelare il minore a ristabilire un rapporto di qualità con il genitore. Devono essere impiegati tutti gli sforzi per salvaguardare e recuperare la relazione tra madre, padre e figli ma non esiste alcun obbligo per quest’ultimi di frequentare i genitori.
Se una volta conclusi gli accertamenti permane un senso di avversione non si può obbligare il minore a frequentare il genitore. Questo è quanto precisato nella recente sentenza della Cassazione n. 27207/2019.
Nessuna frequentazione, anche quella con i nonni, può essere imposta a un minore che ha superato i 12 anni di età o che dimostra capacità di decidere.