Quando c’è disaccordo tra genitori sulla scuola dove iscrivere i figli l’obiettivo principale è sempre trovare la soluzione migliore per i più piccoli, per la parte debole. In questi casi si combinano diverse esigenze: meglio scuola pubblica o privata? A quale istituto iscrivere i propri figli? Deve essere più vicino alla casa del padre o della madre in caso di coppie separate?
L’obiettivo: arrivare a una decisione pacifica per entrambe le parti, ma se i genitori sono in disaccordo sulla scuola dove iscrivere il figlio la soluzione può essere demandata al Giudice.
Le decisioni di maggiore interesse
Non tutte le decisioni per i figli devono essere prese con l’accordo dei genitori. In alcune circostanze le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese anche disgiuntamente dall’altro genitore. Altre, invece, necessitano di un approccio differente come ricorda l’art. 337 ter del Codice Civile. Ecco l’aspetto più importante:
I genitori in disaccordo sulla scuola dei figli devono rimettere la decisione a un giudice e sarà poi il tribunale a prendere una decisione equa, dopo aver ascoltato le necessità e le ragioni di entrambe le parti. Cercando di perseguire sempre l’interesse morale e materiale della prole.
I criteri valutativi del giudice
Il superiore interesse del minore – tra l’altro collegato all’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC) e all’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – è al centro della decisione che il giudice deve valutare. Si prendono in considerazione diversi aspetti.
Aspetti che vanno dalla vicinanza alla residenza alla migliore offerta didattica in base alle attitudini dei figli. Senza dimenticare anche la continuità e la stabilità, due valori che spesso hanno influenzato anche le sentenze.
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Un esempio della Cassazione
Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 21553 del 27/07/2021) ci aiuta a fare chiarezza sulle dinamiche dei genitori in disaccordo sulla scuola dei figli. Il caso affronta il contrasto tra coniugi separati che non trovano un accordo su quale istituto far frequentare alla figlia.
La madre preferisce mantenerla in una scuola privata di tipo religioso, cristiano-cattolico, mentre il padre preferisce la soluzione pubblica, laica e gratuita. La Corte di Cassazione rigetta la richiesta del padre:
“È certamente rispondente al preminente interesse dei minori (…) quello di rimanere nell’istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro (…) la stabilità e la continuità scolastica, delle quali essi hanno verosimilmente bisogno, tenuto conto anche dei cambiamenti derivati dalla recente separazione dei genitori”.
Se non ci sono altre condizioni, in caso di disaccordo sulla scelta dell’istituto scolastico si tende a preferire la soluzione pubblica per il suo carattere laico e pluralista. Senza dimenticare che è una soluzione gratuita ed espressione dell’articolo 33, comma II, della Costituzione della Repubblica Italiana.
Ma se ci sono interessi prioritari, come la stabilità del minore e la continuità scolastica in un ambiente noto, le decisioni possono essere differenti.