La separazione può essere consensuale e giudiziale. Nel primo caso, i coniugi sono d’accordo sia sulla decisione di separarsi sia sulle condizioni della separazione; nel secondo mancano questi presupposti quindi il giudice deve accertare le cause della separazione e decidere sulle condizioni. Quindi, è necessario valutare la competenza territoriale per la separazione.

Vale a dire, la regola che determina quale tribunale, dello stesso grado, è competente sul percorso da seguire per la separazione in base a criteri di collegamento con il contesto geografico. Questo vale per qualsiasi processo e garantisce un collegamento logico tra la controversia e il territorio. Come si articola e decide la competenza territoriale per la separazione giudiziale?
Qual è la competenza territoriale?
Per delineare questo dettaglio dobbiamo interrogare il rito unico della Famiglia legato agli artt.473 bis e segg. del Codice di Procedura Civile che ci aiuta a comprendere quale tribunale è competente nel caso in cui si delinei una separazione giudiziale. Citiamo il testo:
“Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo”.
Il tribunale competente per la separazione, se è presente un figlio minore, è quello in cui risiede quest’ultimo. Altrimenti, se non ci sono figli, è quello in cui i coniugi hanno l’ultima residenza comune. Ovvero quella dove si svolgeva in modo stabile la vita prima di terminare la convivenza secondo l’ordinanza della Cassazione n. 19595/2004. Se non c’è mai stata o se non è determinabile?
La competenza spetta al tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto. Ovvero, il coniuge nei cui confronti viene chiesta la separazione.
Un esempio concreto per illustrare
Se due coniugi hanno domicilio a Roma e decidono di separarsi per via giudiziaria, il tribunale sarà quello della città capitolina. Se il marito abita a Milano e la moglie a Roma, e quest’ultima decide di separarsi ma non c’è mai stata residenza comune, la competenza è del capoluogo lombardo.
Cosa accade con la presenza di un minore?
Lo scenario può cambiare nel momento in cui sono presenti figli minori. Infatti, come anticipato dall’articolo introdotto dalla riforma Cartabia che subentra all’art. 706 c.p.c., la competenza viene determinata dal loro interesse superiore, anche se di base segue la regola dell’ultima residenza comune dei coniugi.
Come anticipato, ogni caso deve essere considerato come una condizione a parte da valutare per capire qual è la competenza territoriale per la separazione. Ricordiamo, però, che il tribunale competente deve essere in grado di garantire l’ascolto del minore.