Ascoltare le telefonate dei figli con l’altro genitore, in una fase di separazione o divorzio, può essere considerato un reato se ci sono determinate circostanze che determinano questa condizione.
Possiamo dire che l’ascolto e la registrazioni delle conversazioni telefoniche tra un minore e un genitore, a loro insaputa, incorre nelle interferenze illecite nella vita privata. Ma ci sono delle eccezioni che limitano la gravità dell’azione e altre consentono al genitore di esercitare la sua vigilanza.
Ascoltare le telefonate dei figli è reato
Giusto partire dalla definizione di questa condotta: ascoltare fraudolentemente le telefonate tra i figli ed ex marito o moglie è considerato un reato, nello specifico un’interferenza nella vita privata.
La gravità aumenta di fronte al fatto che parliamo di un minore e che dovrebbe essere la parte debole da tutelare e che in un contesto familiare dovrebbe sentirsi al sicuro, non minacciato o addirittura spiato.
La vigilanza sulla prole anche al telefono
Se da un lato sappiamo che ascoltare le telefonate dei figli, in modo fraudolento, è vietato e punito dalla legge, possiamo confermare che ci sono dei margini che consentono di giustificare questo comportamento.
Nello specifico, parliamo della giusta vigilanza della prole. Che resta un diritto ma anche un dovere da parte del genitore, da esercitare nei limiti definiti.
La condotta di intrusione, sanzionata dall’art. 615 bis del Codice Penale, può essere giustificata da un’effettiva necessità, mettendo in primo piano sempre la tutela del minore e non quello del genitore.
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La sentenza della cassazione sull’argomento
La tutela del figlio è un diritto/dovere che deve essere messo in pratica anche monitorando le conversazioni telefoniche ma solo se ne emerge la necessità ex ante e non dopo l’ascolto fraudolento. Questo sottolinea la sentenza della Corte di Cassazione n. 7470/2024. Un estratto:
“La telefonata ascoltata dal vivo dalla madre della bambina e anche registrata in effetti si era svolta in un epoca nella quale il padre chiedeva al giudice civile il collocamento presso di sé della figlia. Eventualità che, come affermato dalla madre/ricorrente, andava scongiurata anche alla luce del comportamento unilateralmente aggressivo e prevaricatore dell’ex marito”.
Quindi, è punito dalla legge ascoltare e registrare telefonate tra i figli e l’altro coniuge. Ma è un comportamento scriminato nel momento in cui si definisce il diritto/dovere del genitore di tutelare il minore.
Soprattutto alla luce di eventuali telefonate ascoltate in viva voce, condizione che rende ancora più difficile la configurazione di un reato.