Nei casi di violenza familiare, l’allontanamento forzato dalla casa è una misura che viene proposta al fine di tutelare la vittima e garantire dei limiti necessari per costringere il soggetto a rispettare un divieto di avvicinamento.

In sintesi, è una misura cautelare coercitiva obbligatoria che limita la libertà personale del soggetto interessato secondo le indicazioni del giudice.
La misura dell’allontanamento dalla casa familiare può essere considerata una misura estrema, ma in determinati casi è la soluzione imprescindibile e indispensabile per tutelare la parte lesa – nella maggior parte dei casi la donna e i figli minorenni – dalle violenze fisiche, psicologiche ed economiche del partner. Quali sono i contorni di questo provvedimento?
Cos’è l’allontanamento dalla casa familiare
Si tratta di una misura preventiva – disciplinata dall’art. 282 bis del codice di procedura penale – che rientra tra le misure coercitive personali che limitano le libertà dell’individuo per un motivo ben preciso.
Questa opzione, ovvero quella dell’allontanamento dalla casa familiare, viene stabilita dal giudice nel momento in cui viene individuato un grave rischio all’integrità fisica, psicologica o morale a una persona che vive all’interno della sfera familiare. Come, ad esempio, la moglie, la compagna o i figli.
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Come funziona, come e quando si applica?
Il principio è semplice: in un nucleo familiare ci sono situazioni di violenza domestica, abusi psicologici, minacce o comportamenti che rendono pericolosa la convivenza? La vittima o il pubblico ministero può chiedere al giudice di allontanare il familiare violento dalla casa.
Puoi presentare un ricorso direttamente al Tribunale ordinario (sezione civile) o fare domanda in sede di separazione con il tuo avvocato. Non serve necessariamente che ci sia già una denuncia penale: l’allontanamento dalla casa familiare può essere chiesto anche nei procedimenti civili.
Il tempo di validità del provvedimento viene stabilito dal giudice e non può superare un anno. In casi eccezionali e documentati, con rischi per la persona vittima degli abusi, la misura può essere prolungata.
Sì, questa è una delle caratteristiche del provvedimento: l’aggressore può essere allontanato anche se la casa è di sua proprietà.
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L’allontanamento dalla casa familiare d’urgenza
Può essere necessario intervenire con l’allontanamento dalla casa familiare d’urgenza che viene delineato dall’articolo 384 bis Codice di procedura penale. In queste circostanze, il giudice può intervenire anche in poche ore e può disporre che il familiare violento:
- Lasci immediatamente la casa.
- Non vi faccia più ritorno.
- Non si avvicini ai luoghi frequentati.
- Mantenga una certa distanza dai familiari.
Oltre a non poter entrare in casa il familiare violento non può presentarsi in luoghi come la scuola dei figli, il posto di lavoro del coniuge. Ovviamente, questa misura si applica in condizioni di particolare gravità.
Ma anche quando il soggetto viene “colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282 bis, comma 6”. Inoltre, devono esserci motivi fondati “per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa”.
In caso di urgenza, puoi anche rivolgerti alle forze dell’ordine che possono attivare procedure d’emergenza. Se hai bisogno di supporto e indicazioni specifiche puoi contattarmi per maggiori informazioni.